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Coronavirus, dal 3 giugno sì agli spostamenti tra regioni diverse (ma con limiti)

Nella bozza del nuovo decreto ripartenza delle attività economiche e produttive nel rispetto delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Dal 18 maggio liberi di spostarsi all'interno del territorio regionale, poi il via libera agli spostamenti tra regioni a giugno

Lunedì 18 maggio, giorno previsto per le riaperture di negozi, bar e ristoranti, si avvicina: al momento l'ipotesi più accreditata è che il governo fornirà nel Consiglio dei ministri di oggi le linee guida che indichino parametri minimi da rispettare, ma che poi le singole regioni, sulla base delle valutazioni dei comitati scientifici locali, possano agire in deroga. In Consiglio dei ministri dovrebbe approdare un decreto legge quadro, composto da appena tre articoli. All'interno le regole di massima a cui le regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-coronavirus.

Spostamenti tra regioni: cosa dice la bozza del nuovo decreto 

Innanzitutto, secondo quanto previsto dalla bozza del decreto ancora da approvare, dal 18 maggio ci si potrà muovere liberamente nella propria regione di residenza, senza alcun limite. Resta tuttavia il divieto di spostamento da una regione all'altra. Su questo fronte, qualcosa cambierà solo a partire dal 3 giugno, ma con delle limitazioni e in base all'andamento dell'epidemia. "A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione", si legge nella bozza. La stretta resta tuttavia "relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica".

"Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Rimane il "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria".

Dal 3 giugno però si apre uno spiraglio per gli spostamenti da una regione all'altra, ma "in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree", si legge ancora nel testo. Tradotto: senza limitazioni o zone rosse istituite dai governatori in accordo con il governo, oppure per problemi legati all'indice di contagio, a decorrere dal 3 giugno 2020 saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni. Non sarà dunque più necessaria l’autocertificazione. Questo l'orientamento del governo, nella bozza del testo che dovrà essere approvato.

Bozza decreto riaperture: stop attività 5-30 giorni per violazioni

Le misure del nuovo decreto legge quadro sulle riaperture "si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020". A partire da lunedì 18 maggio "le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale". E' quanto si legge nella bozza di decreto legge a cui lavora il governo. Inoltre "le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali". La violazione del decreto legge sulle riaperture a cui sta lavorando il governo prevede la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, come già disposto dal dl 19/2020: "Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

Il monitoraggio quotidiano dei dati sull'andamento epidemiologico

Per le regioni, poi, il decreto prevede la trasmissione giornaliera dei dati sull'andamento epidemiologico e sullo stato di salute del sistema sanitario regionale all'Iss, al ministero della Salute e al Comitato tecnico scientifico, così da intervenire nell'immediato se sarà necessaria una nuova stretta a livello territoriale. "Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza - si legge infatti nel testo della bozza - le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico". In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, "la regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19".

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