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Giovedì, 25 Aprile 2024
Coronavirus

Monza, in Lombardia il coprifuoco anticovid 'chiude' negozi e centri commerciali

È vietato lo svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre. Ma non solo. Le regole

Coprifuoco notturno e non solo. In Lombardia le nuove misure per il contenimento del contagio prevedono anche la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana e lo stop degli eventi fieristici e delle sagre. 

"I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020", si legge nell'ordinanza.

Centri commerciali chiusi ma farmacie e supermercati aperti

In particolare, nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

Ecco le nuove regole anti covid che i locali devono rispettare

Sono state pensate anche misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio. Per questo motivo è fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità e delle sagre

"È vietato lo svolgimento delle cosiddette fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell'art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici", spiega l'ordinanza firmata da Regione e sindaci dei comuni capolughi.

Le varie misure anti-assembramento

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle 5 sino alle 23 con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.

I divieti non sono validi in autostrada e aeroporti

I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

Resta invece vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico. Così come è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

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