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Giovedì, 25 Aprile 2024
Coronavirus

Coronavirus, mascherine al chiuso fino al 10 settembre: nuova ordinanza in Lombardia

Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020. Novità anche per funzioni religiose e trasporti

Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi in Lombardia fino al prossimo 10 settembre e all'aperto - come già regolamentato a partire da metà luglio - solo in caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. E’ comunque indispensabile averla sempre con sé e indossarla anche sui mezzi di trasporto pubblico.

Queste le principali novità previste dalla nuova ordinanza regionale firmata dal governatore Attilio Fontana in vigore da sabato 1 agosto fino al prossimo 10 settembre 2020.

Misurazione temperatura a lavoro

Nel documento è previsto anche l'obbligo di misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Celebrazioni religiose

Nuove disposizioni anche in materia di celebrazioni religiose che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso. L’ordinanza prevede che il numero di partecipanti sia determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone. È possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.

Trasporto pubblico

Resta in vigore anche per i mezzi di trasporto pubblici l'obbligo di indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca.

Nel dettaglio la nuova ordinanza vigente in Lombardia prevede infatti che:

1) per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

2) per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

3) per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

4) per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato;

5) per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;

6) Per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

7) anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997 è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

8) anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;

9) per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla L 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.

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