rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Coronavirus

La zona rossa e le deroghe per le visite ad amici e parenti: ecco il decreto Natale

La zona rossa viene proclamata sull'intero territorio nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, quando sarà in vigore quella arancione. Ma si potrà visitare una volta al giorno chi si vuole

Il decreto legge 18 dicembre n.172 che porta tutta l'Italia in zona rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio per un Natale 2020 in lockdown è stato approvato dal consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La zona rossa viene proclamata sull'intero territorio nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, quando sarà in vigore la zona arancione. Nel decreto legge è però presente una deroga che permetterà a due persone di spostarsi per una volta al giorno per fare visita agli amici.

Il Decreto legge 18 dicembre: Conte chiude l'Italia per 10 giorni a Natale 2020 (con deroga per parenti e amici)

Il decreto legge Natale 2020 è stato varato al posto di un Dpcm perché le norme oggi superate da quelle in vigore dal 24 dicembre erano state approvate con un altro decreto legge (il 2 dicembre n.158) e quindi serviva una fonte di diritto superiore rispetto al decreto ministeriale affinché la procedura fosse corretta. Nel decreto legge sono diventati dieci i giorni in zona rossa e quattro quelli in zona arancione. Questo è il testo del decreto legge, che consta di un solo articolo e tre comma:

Art. 1 Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il decreto apre alla possibilità di visite di due non conviventi escludendo dal conteggio gli under 14, così come alla possibilità di spostarsi nei giorni arancioni tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti. Viene inoltre confermato il coprifuoco alle 22. Il testo certifica la possibilità di spostarsi per tutto il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 verso altre abitazioni private per una volta al giorno. Non si fa riferimento a parentele di primo e secondo grado, quindi secondo il decreto la deroga è valida sia per i parenti che per gli amici. Nell'allegato 1 del decreto legge 18 dicembre vengono specificati i codici Ateco delle attività interessate alla norma:

561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Cosa cambia da zona rossa a zona arancione

Da zona arancione a rossa cambia che nella seconda è consentita la libertà di circolazione ai cittadini e sono aperti tutti i negozi, non solo gli alimentari e quelli di generi di prima necessità. I bar e i ristoranti sono chiusi in entrambe le aree. Sono 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. Nelle zone rosse è "vietato ogni spostamento in entrata e in uscita" sia tra le regioni sia tra comuni che all'interno degli stessi "salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". È però sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio.

È invece consentito svolgere sia attività motoria, "individualmente" e "in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione", sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed "esclusivamente all'aperto". I ristori per le attività chiuse hanno i fondi: "E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021" ai ristoranti, bar e mense che abbiano subito danni dalle norme anti Covid. Il contributo viene dato a chi abbia già goduto da quello disposto dal decreto rilancio e non può essere superiore a euro 150.000. 

 Il ritardo della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è stato dovuto all'attesa dei dettagli delle misure di ristoro messi a punto dal Mef per il decreto sulla stretta di Natale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato e promulgato la legge 18/12/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cosiddetto decreto ristori.

Saranno da considerare in zona arancione i giorni feriali del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. "In questi giorni ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune. Però qui dobbiamo raccogliere un invito del Parlamento per venire incontro ai comuni più piccoli: ci si potrà spostare tra quelli con meno di 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri ma no nei capoluoghi di provincia per non contribuire ad affollare le città più grandi", ha spiegato Conte durante la conferenza stampa. Ricordando poi la necessità dell'autocertificazione: "Non entriamo nelle case degli italiani, il decreto è concepito come limite alla circolazione delle persone. Siccome siamo in zona rossa interveniamo per dare forti limiti alla circolazione. Si esce con l'autocertificazione".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La zona rossa e le deroghe per le visite ad amici e parenti: ecco il decreto Natale

MonzaToday è in caricamento