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A Monza botti di Capodanno vietati

Il regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici in determinate aree "sensibili". La mappa e i controlli

Fuochi d'artificio e botti di Capodanno vietati a Monza. A vietarlo, in aree "sensibili" individuate come il centro storico, scuole, ospedali e parchi, è il regolamento di polizia urbana in vigore dal 2019. Il documento infatti ha introdotto il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici, specificano dal municipio.

L’articolo 27 esplicita il divieto di “far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita” nelle aree monumentali e del centro storico, in prossimità di parchi e giardini, di ospedali ed istituti di cura e di tutte le zone ove vigono i principi di fruibilità degli spazi pubblici e del decoro urbano. Per la notte di S. Silvestro il comando di polizia locale ha potenziato gli agenti in servizio nelle pattuglie esterne, per un maggiore presidio del territorio.

"Invitiamo i cittadini ad evitare di scoppiare botti e petardi i quali, oltre a rappresentare un’inutile fonte di pericolo, sono causa di disagi traumatici anche per gli animali domestici”. Questo l’invito rivolto ai monzesi dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

Il regolamento

Art. 27 - Utilizzo di materiali pirotecnici

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge penale, è vietato far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nelle aree previste dall’art. 6 del presente regolamento.

a) area monumentale – centro storico NAF “nuclei di Antica Formazione: Centro e Borghi Storici – Aree A” che sono luoghi interessati da consistenti flussi turistici e di persone, compresa all’interno della delimitazione individuata dal PGT “Piano di Governo del Territorio” alla tavola PR. 02 della delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 6/02/2017, come meglio indicato nella tavola allegata;

b) musei e complessi monumentali nel centro urbano – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;

c) Parco Villa Reale, Villa Reale compresi i giardini, le sue pertinenze e parcheggi come delimitati dalla “cinta muraria” compresa/estesa ai cento metri dalla cinta e dentro 300 metri dagli ingressi nel territorio del Comune di Monza; 7

d) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, comprese le biblioteche e tutti gli istituti e luoghi della cultura – entro 300 metri dagli ingressi – e loro pertinenze e parcheggi;

e) ospedali, istituti di cura e salute – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;

f) parchi e giardini – entro 300 metri dal loro perimetro;

g) aree interne delle infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze;

h) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

2. In occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l’Amministrazione comunale potrà eventualmente derogare al divieto di cui al primo comma.

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