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Cronaca Desio

Lattine e vetro vietati (non solo per l’alcol) nel comune brianzolo per tre giorni

Multe fino a 500 euro. L’ordinanza del sindaco in occasione della festa patronale

Bottiglie di vetro e lattine vietate. E non solo per gli alcolici. In occasione della festa di Desio, il sindaco Simone Gargiulo ha emesso una ordinanza che dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine dalle ore 16 di sabato 30 settembre sino alle 7 di lunedì 2 ottobre nel centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato “a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare i comportamenti di irresponsabilità e intemperanza, che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne, determinando gravi danni all’incolumità fisica delle persone e e alla sicurezza del territorio comunale”. In occasione del lungo weekend della festa del paese.

I titolari o gestori di esercizi pubblici (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di vendere, in loco o per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattina di qualsiasi forma o dimensione. Il divieto non è valido per gli spazi regolarmente autorizzati, salvo il consumo sul posto o nei pressi dei Food Trucks o stand adibiti. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. 

I divieti dell'ordinanza

Nel centro cittadino, precisamente nelle vie: piazza Conciliazione, via Garibaldi (nel tratto compreso tra le vie Manzoni e Matteotti), Corso Italia (nel tratto compreso tra le vie Fratelli Cervi e Matteotti), via XXIV Maggio, via Conciliazione, via Portichetto, via Olmetto, via Mercato, via Pio XI, via Santa Maria, via Pozzo Antico (nel tratto compreso tra via Olmetto e piazza Conciliazione), via Matteotti (nel tratto compreso tra Corso Italia e via Monsignor Cattaneo) viene istituito:

1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;

2) Il divieto di vendita per l’asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo);

3) Il divieto di introduzione e consumo, sulle aree pubbliche di cui sopra di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande e salvo il consumo sul posto nelle immediate vicinanze degli stand adibiti al servizio “street food”, rigorosamente in contenitori diversi dal vetro e lattine in alluminio e simili.

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